REGOLE DA TENERE IN PISTA

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

OBBLIGO CASCO
1.Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche richieste di cui al comma 3.

VELOCITA’
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

PRECEDENZA
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

SORPASSO
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

INCROCIO
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

STAZIONAMENTO
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

OMISSIONE DI SOCCORSO
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.